L’amministratore, in qualità di committente delle opere edili, riveste una posizione di garanzia nei confronti dei terzi per i danni causati dalla esecuzione delle opere appaltate, non essendo tale rischio gravante esclusivamente sull’appaltatore (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 22 maggio 2020).
La Corte di Cassazione, in particolare, ha richiamato il principio in base al quale il gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere debba rispondere della prevenzione degli infortuni che abbiano coinvolto soggetti che siano terzi estranei rispetto all’attività in corso di svolgimento nel cantiere.
I fatti.
L’amministratore di una società, committente di lavori di manutenzione straordinaria in corso di realizzazione presso un edificio condominiale era stato chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose in danno di un minore.
Al committente delle opere era contestato, in particolare, di avere cagionato lesioni personali al ragazzino, avendo consentito l’abbandono, in maniera incontrollata, di materiali edili collocati all’ingresso del portone del condominio nei quali il predetto inciampava.
I Giudici di merito, per entrambi i gradi del merito, ritenevano però che l’amministratore, in qualità di committente delle opere edili, dovesse ritenersi esente da responsabilità non rivestendo una posizione di garanzia nei confronti dei terzi per i danni causati dalla esecuzione delle opere appaltate, essendo tale rischio gravante esclusivamente sull’appaltatore.
La situazione viene però capovolta in cassazione, in sede di gravame.
Esaminiamo le ragioni.
L’impugnazione
Secondo la parte civile, nella ultima sentenza di merito sarebbero state erroneamente valutate le risultanze acquisite in atti, anche in relazione all’articolo 1662 codicole civile, che non prescrive solo il mero diritto di controllare lo svolgimento dei lavori, ma sostiene il dovere in capo al committente di verificare lo stato di realizzazione delle opere e, pertanto, di esercitare una vigilanza sull’esecuzione delle stesse.
All’epoca dei fatti il materiale edile non era stato messo in sicurezza (mancavano recinzioni e cartelli che avvertivano del pericolo), quindi chiunque poteva accedere alla zona esponendosi al rischio di lesioni.
Il quadro normativo
Quanto alla individuazione dei soggetti garanti, si rileva che il legislatore, tenuto conto della complessità dei processi produttivi moderni, ha rivisitato la materia relativa al contratto di appalto che, passando dalla disciplina originariamente prevista dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 547/1995, ha trovato una sua regolamentazione nell’articolo 7 del D.Lgs. n. 626/1994, per poi giungere alla elaborazione del complesso normativo di cui al D.Lgs. n. 494/96, oggi sostanzialmente trasfuso nel D.Lgs. n. 81/08.
I garanti
In relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell’appaltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l’opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi dell’esecuzione.
Il committente, tuttavia, non rimane esonerato da ogni forma di responsabilità. Nell’articolata disciplina contenuta nel D.Lgs. 494/96 e nel T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) il committente è stato pienamente coinvolto nell’attuazione delle misure di sicurezza
L’estraneo e il cantiere
In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene al gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputata, proprietaria di un appartamento nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione, per le lesioni riportate da un vicino che, recatosi nell’immobile per eseguire un sopralluogo, era caduto in una botola priva di protezioni, precipitando nell’appartamento sottostante, nonostante anche egli avesse tenuto un comportamento imprudente percorrendo un tracciato diverso da quello indicatogli dall’imputata (cfr, Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 38200 del 12/05/2016, Rv. 267606 – 01).
Si è anche precisato che il garante della sicurezza risponde dell’infortunio occorso all’extraneus sempre che l’infortunio rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo (così, in Corte di Cassazione, Sez. 4 n. 43168 del 17/06/2014, Cinque, Rv. 260947).
Conclusione
Il legislatore, al fine di contenere il fenomeno degli infortuni sul lavoro nel campo degli appalti e costruzioni, ha optato per la responsabilizzazione del soggetto per conto del quale i lavori vengono eseguiti.
Quanto precede si è tradotto nella previsione di tutta una serie di obblighi in capo al committente, cristallizzati nell’art. 90 del T.U., che tra l’altro prevede la nomina (alla presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge) del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione nel caso di presenza di più imprese esecutrici e nella verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatane ed esecutrici.
La giurisprudenza di legittimità ha poi più volte ribadito che permane in capo al committente un preciso dovere di vigilanza e verifica dell’adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, degli obblighi sullo stesso gravanti.
Tale posizione di garanzia discende dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 494 del 1996, che indica il committente quale garante dell’effettività degli obblighi imposti ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione.
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