Gli avvocati, i commercialisti, i ragionieri, gli ingegneri, i geometri e, più in generale, tutti i professionisti ordinistici che esercitano l’attività di amministratore condominiale, in quanto non incompatibile, sono tenuti ad effettuare – ove occorrente – , il corso di formazione per l’abilitazione (di almeno 72 ore) e a svolgere – in ogni caso – la formazione periodica (di almeno 15 ore) di cui al D.M. 140/2014.
Non sarebbe, dunque, sufficiente per assolvere i doveri stabiliti dall’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al Codice civile ricorrere alla formazione del proprio ordine di appartenenza.
Sulla base di tale inedito e innovativo principio, il Tribunale di Bari con Decreto del 22 maggio 2020 ha revocato il mandato di un ragioniere, argomentando che la normativa in questione è posta a tutela dell’ordine pubblico (in effetti, tanto lascia presagire che l’assunto sia estensibile anche alle altre professioni ordinistiche).
Di seguito la motivazione:
“L’art. 71 bis disp. att. cc, difatti, disciplina unicamente le ipotesi di perdita, successiva alla nomina, dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c) ed e), indicando quale rimedio la cessazione dall’incarico, e nulla stabilendo, per contro, in caso di mancanza dei requisiti relativi al grado di istruzione (lettera f)) e alla formazione sia iniziale che periodica (lettera g)).
Deve ritenersi, tuttavia, che il silenzio normativo trovi una sua giustificazione nell’art. 1129 comma 12 c.c., il quale contempla, tra le ipotesi di grave irregolarità, l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione da parte dell’amministratore dei dati indicati nel secondo comma della medesima disposizione normativa, tra i quali figurano, appunto, anche i dati professionali.
Ne consegue che, se la sola omessa comunicazione dei dati professionali è sufficiente a comportare la revoca giudiziale dell’amministratore, a fortiori la medesima soluzione si impone in caso di assoluta carenza di tali requisiti (in tal senso anche Tribunale Milano, sent. 27.3.2019, n. 3145).
Tale soluzione appare coerente con la ratio ispiratrice della riforma introdotta con la legge 220/2012, che ha determinato in modo più puntuale i requisiti, le attribuzioni e i doveri dell’amministratore (art. 71 bis cit), con l’obiettivo di garantire una maggiore responsabilizzazione e professionalizzazione di questa figura.
Lo stesso art. 71 bis disp. att. che ha indicato le cause che esonerano l’amministratore dal possesso dei requisiti di cui alle lettere f)< e g), individuandole esclusivamente nel pregresso esercizio dell’attività di amministratore per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti l’entrata in vigore della stessa disposizione (18.6.2013) oppure nella nomina di un condomino dello stabile.
Tanto evidenziato in punto di diritto, nella specie parte resistente non ha prodotto alcun attestato comprovante il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa richiamata, limitandosi ad allegare una schermata estratta dal proprio ordine professionale di appartenenza comprovante lo svolgimento di corsi formativi relativamente all’anno 2019; alcuna prova, per contro, è stata fornita in relazione allo svolgimento del corso di formazione iniziale di almeno 72 ore.
[…] Neppure il resistente ha fornito prova della sussistenza di una delle eccezioni indicate dall’art. 71 I bis c i t : il . ‘ ; ha dimostrato, difatti, di aver ricoperto il ruolo di amministratore di condominio nel gennaio 1998 e nel marzo 2009 (cfr. delibere in atti), laddove, l’eccezione prevista dalla norma « in commento è limitata ‘ a quanti hanno svolto l’attività di amministratore di condominio per | |almeno un anno, nell ‘arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente § g disposizione’, id est il 18 giugno 2013
Be First to Comment