Premesso che l’articolo 1117 c.c. non riporta la piscina tra le parti comuni dell’edificio, la sua natura condominiale dovrebbe rinvenirsi dall’esame del titolo di acquisto del singolo appartamento o dal regolamento di condominio, redatto ai sensi dell’art. 1138 Codice civile, che la contempli, ne regoli l’esercizio, ne disciplini il riparto delle spese.
Va anche precisato che allorquando la piscina risulti “bene condominiale” l’amministratore, per fare eseguire ai dipendenti o agli incaricati le attività di manutenzione, deve osservare le norme di sicurezza del lavoro previste dal Dlgs 81/2008 (sulla posizione dell’amministratore si veda la Corte di Cassazione 39252/2019).
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