Oneri consortili e oneri condominiali hanno cause e sorti diverse

In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d’immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l’adesione ad esso da parte dell’acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà; per cui se ciò non si riscontra lo stesso, seppur condòmino, non è tenuto a versare i contributi consortili. Questo è ciò si ricava dalla lettura della ordinanza numero 19558 dell’8 luglio scorso della Cassazione.

Il caso
Un consorzio, azionava con domanda monitoria una richiesta al pagamento delle spese consortili, siccome approvate nel rendiconto per l’esercizio settembre 2013-agosto 2014 e nel preventivo per l’esercizio successivo, n ei confronti di un assunto “socio” e condòmino.Per il giudice di merito, trattandosi di consorzio volontario, non risultava comunque accertato l’atto di adesione al consorzio da parte del condòmino ingiunto, né da parte del rispettivo dante causa (cioè di colui il quale gli aveva compravenduto l’unità immobiliare).Per cui, per difetto di legittimazione passiva, il condòmino veniva liberato dall’obbligazione di pagamento.La causa, in quanto tale, perviene sotto le scure del giudice di legittimità, che conferma la bontà della decisione addotta sulla scorta della documentazione presente in atti.

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-07-14/oneri-consortili-e-oneri-condominiali-hanno-cause-e-sorti-diverse-194421.php?uuid=AEccK1W

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