Nulla la clausola che limita le parti comuni

In tema di condominio, in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell’edificio, va considerata nulla la clausola contenuta in un contratto di compravendita con la quale viene esclusa dal trasferimento la proprietà della centrale termica e del cortile. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 1610 del 26 gennaio 2021 , con cui cassa con rinvio una sentenza di merito che stabiliva il contrario.

L’assunto trova fondamento normativo nell’articolo 1118 del Codice civile, laddove prevede l’indivisibilità delle parti comuni. Si discorre, in tal caso, della cosiddetta «condominialità necessaria o strutturale», la quale ricorre quando, per incorporazione fisica e/o funzionale tra cose comuni e porzioni esclusive, sussiste un legame indissolubile.

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-01-26/nulla-clausola-che-limita-parti-comuni-222357.php?uuid=ADckvxFB

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