In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida – salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull’illegittimità della costruzione – il diritto di quest’ultimo a mantenere l’opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive. Il principio appena enunciato è stato ripreso dalla Cassazione con ordinanza numero 2640 del 4 febbraio 2021.
Published Febbraio 8, 2021 by Avv. Rosario Dolce
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