Il diritto dei condòmini al parcheggio non ha rilievo pubblico

La Corte di appello di Napoli con la sentenza numero 1749 pubblicata il 12 maggio 2021 chiarisce il regime giuridico dei parcheggi condominiali, a fronte del diritto al posto auto rivendicato a titolo personale da parte di taluni condòmini sulla base della legge urbanistica.

Il caso
In particolare, l’ appellante si doleva di un’assunta erroneità della decisione del Tribunale, laddove non aveva tenuto conto, con riguardo al vincolo di destinazione dell’area di parcheggio esterno, che l’articolo 18 legge 765 del 1967 avrebbe natura imperativa ove dispone che gli atti di compravendita e gli altri di autonomia privata conclusi in violazione della normativa urbanistica sono nulli.

Riferimenti normativi
Il giudice collegiale inizia la valutazione della domanda di gravame esaminando la disciplina normativa speciale di natura urbanistica.Nello specifico l’incipit è avvenuto col richiamo dell’articolo 41 sexies della legge numero 1150 del 1942, introdotto dall’articolo 18 della legge numero 765 del 1967, con cui si prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggio in misura proporzionale alla cubatura totale dell’edificio.In questo modo – soggiunge il decidente – la legge urbanistica ha determinato, mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d’uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condòmini dell’edificio, ma senza imporre all’originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione.

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-07-07/il-diritto-condomini-parcheggio-non-ha-rilievo-pubblico-202520.php?uuid=AEBZWWV

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