AUTORICICLAGGIO E APPROPRIAZIONE INDEBITA, IN CAPO L’AMMINISTRATORE?

Autoriciclaggio e appropriazione indebita, non sempre sono reati che vanno a “braccetto”, per fatti imputabili all’amministratore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione penale, con la Sentenza del 27 gennaio 2021 mnr 7074.

Tutto inizia con il rigetto di una richiesta della Pubblica Accusa contro un amministratore imputato, soprattutto, del delitto di appropriazione indebita.

Questi, in particolare, chiede al giudice delle indagini preliminare di voler applicare la misura cautelare personale interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività professionale di amministratore e contestuale decreto di sequestro finalizzato alla confisca in relazione al reato contestato di autoriciclaggio.

Al riguardo il Pubblico Ministero lamenta che il giudice non aveva ritenuto configurabile il reato di autoriciclaggio, malgrado la fattispecie fosse caratterizzata dalla appropriazione, da parte di un dato amministratore, di centinaia di migliaia di euro anche mediante trasferimento di somme di denaro tra le diverse contabilità condominiali, e che se non fosse intervenuto lo zelo degli amministratori succedutisi al reo sarebbe stato ben difficile appurare la sottrazione.

In particolare, quello che veniva contestato all’amministratore – per quanto è dato ricavare dal provvedimento in commento – era il versamento delle somme incassate dai condòmini su conti correnti intestati a società speculative, che, secondo la Pubblica accusa, palesava l’elemento soggettivo della volontà di mascherare la provenienza delittuosa del bene nella consapevolezza di utilizzare le somme per reinvestirle in attività finanziarie.

La Corte di Cassazione rigetta però il ricorso. Intanto, i giudici di legittimità precisano che il delitto di autoriciclaggio punisce “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa” (articolo 648 ter  codice penale).

In seguito, precisano che la corretta interpretazione della norma non può prescindere dall’elemento letterale. In alti termini, leggendo la disposizione di deve prendere atto che la condotta dissimulatoria sanzionata deve intervenire successivamente alla consumazione del delitto presupposto e non in contemporanea.

Quindi, i giudici di legittimità, sulla base di tale presupposto “fattuale”, hanno ritenuto corretto il ragionamento del giudice per le indagini preliminari secondo il quale il reato non può essere configurato quando le condotte incriminate costituiscono l’elemento materiale del delitto di appropriazione indebita (e non di quello di autoriciclaggio).

E segnatamente: “Pertanto, è proprio con il trasferimento delle somme dai conti dei due condominii a conti di società estere che si è verificata l’appropriazione indebita, e quindi tale condotta, vista la sua unicità, non può essere considerata due volte, una per la commissione del reato di appropriazione indebita ed un’altra per la commissione del reato di autoriclaggio, che necessiterebbe, per la sua sussistenza, di un primo passaggio di somme da un conto ad un altro (che integrerebbe il reato di appropriazione indebita) ed una successiva condotta di trasferimento di somme per poter affermare una previa commissione di un reato presupposto”.

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