A norma dell’articolo 1129, comma VIII, codice civile, <<Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi>>.
Tuttavia non sempre, in caso di omissione, è necessario avviare un procedimento d’urgenza per ottenere la consegna dei documenti.
Il caso. Un amministratore, appena designato, si è rivolto al Tribunale per chiedere di ordinarsi ex articolo 700 cpc al suo predecessore di riconsegnare immediatamente tutta la documentazione condominiale in suo possesso, relativi agli anni di mandato.
Quest’ultimo si costituisce in giudizio e contesta la ritualità dell’azione cautelare, affermando che non sussistano i due presupposti necessari per ottenere l’invocata tutela: vale a dire il fumus boni iurise il periculum in mora.
Il caso verrà risolto con Ordinanza da parte del Tribunale di Catania del 22 settembre 2018.
La pronuncia emessa si segnala per la puntuale e precisa descrizione dello strumento processuale utilizzato e sulla relativa contestualizzazione.
Il provvedimento. E’ vero, in punto di fumus, che, in forza del disposto del comma 8 dell’art. 1129 c.c. (che nella specie trova applicazione nel testo vigente “ratione temporis” successivo alle modifiche apportate dalla legge 220/2012), alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che non sempre, in tali vicende, sussiste l’altro presupposto indefettibile della tutela d’urgenza: il periculum in mora, vale a dire il pregiudizio imminente ed irreparabile che minaccia il diritto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria.
A questo proposito, il giudice etneo osserva che il pericolo della vanificazione della tutela delle proprie ragioni, nelle more del giudizio ordinario, presuppone la prospettazione,in seno al ricorso, di specifici elementi di fatto, attinenti alla impossibilità di un’ordinaria gestione dell’amministrazione condominiale a causa della mancata disponibilità di determinati documenti, in quanto non riconsegnati dall’amministratore uscente, tali da comprovare l’attualità e l’irreparabilità del danno e dunque l’indifferibilità della tutela cautelare.
Il periculum in mora, in caso di omissione nelle consegne da parte dell’amministratore uscente, non può, quindi, ritenersi in re ipsa(cioè in sé presupposto dalla scelta dello stesso strumento processuale).
Occorre, invece, una puntuale allegazione della “circostanza” da parte del Condominio ricorrente. In altri termini, bisogna contestualizzare il nocumento subito e subendo dalla compagine condominiale, anche in via potenziale,in grado di impedire la continuità gestionale nei rapporti intra et exta mura.
Conclusione. La valutazione,sulla ricorrenza del requisito di cui al periculum in mora, impone, quindi, una verifica rigorosa, da parte del giudice. Il condominio che ricorre ex art. 700 c.p.c. contro il precedente amministratore, il quale omette di trasmettere la documentazione e la cassa condominiale,deve dimostrare che, nel tempo necessario per il giudizio ordinario, il diritto di cui invoca tutela può subire un pregiudizio imminente ed irreparabile. Come detto sopra, infatti, non è possibile configurare quale danno in re ipsa il pregiudizio in esame [1] .
Nella fattispecie in esame, a quanto parte, il ricorrente (l’amministratore entrante) non aveva specificamente allegato (né tanto meno dimostrato) se e per quali ragioni la mancata consegna dei documenti in possesso da parte dell’amministratore uscente-i quali, peraltro, non erano stati neppure analiticamente indicati in ricorso – avrebbe potuto comportare una durevole paralisi della gestione condominiale.
In quanto, tale il ricorso è stato respinto e il condominio condannato a rifondere le spese di lite.
[1] “Intanto, è bene precisare – per i non addetti ai lavori – che la tipologia di azione da intentare per riuscire ad ottenere la consegna dei documenti condominiali – ancora non trasmessi – da parte dell’ex mandante deve essere ben meditata.
Prudenza impone di ricorrere in via ordinaria, più che in sede cautelare, al fine di evitare l’insidia di dover giustificare processualmente la sussistenza del requisito del periculum in mora (vale a dire, il pregiudizio imminente e irreparabile), e ciò ben oltre quello del fumus boni iuris (e cioè del diritto sostanziale fatto valere che va da sè).
Non sempre in giudizio, infatti, è agevole dimostrare il primo dei summenzionati requisiti” Cfr. Dolce R., Il passaggio delle consegne, Condominioweb, Giugno 2017 Pag. 81 e ss.
Fonte https://www.condominioweb.com/passaggio-di-consegne-documenti-omissioni.15241#ixzz5X89rsGYY
www.condominioweb.com
Fonte https://www.condominioweb.com/passaggio-di-consegne-documenti-omissioni.15241#ixzz5X89gDRUN
www.condominioweb.com
Be First to Comment