La sentenza 22597/2026 della terza sezione civile opera una decisa ricucitura tra il piano dell’accertamento della responsabilità del perito estimatore e quello della liquidazione del danno da perdita di chance.
Il fatto e la dinamica processuale
di Rosario Dolce
La vicenda trae origine dall’acquisto all’asta di un immobile. Una signora si aggiudica il cespite facendo affidamento sulla perizia di stima redatta da un geometra nominato dal giudice dell’esecuzione. Sospettando di aver pagato un prezzo non corrispondente al valore reale, promuove un accertamento tecnico preventivo ex articolo 696 Codice procedura civile: il Ctu accerta difformità significative rispetto alla perizia originaria — per superficie, caratteristiche strutturali, condizioni del fabbricato e potenzialità edificatoria — quantificando una sopravvalutazione di circa 41.000 euro.
Sulla scorta di tali risultanze, l’acquirente agisce con rito sommario ex articolo 702-bis Codice procedura civile dinanzi al Tribunale di Massa, convenendo il professionista per il risarcimento del danno. Nel giudizio viene chiamata in manleva la compagnia assicuratrice. In corso di causa, il giudice dispone il rinnovo della Ctu: il secondo ausiliario eleva la sovrastima a 78.000 euro, confermando le gravi difformità.
Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda, liquidando in via equitativa il danno in 19.500 euro (un quarto della differenza), pone a carico dell’attrice parte delle spese di lite (perché l’importo riconosciuto era inferiore alla proposta conciliativa formulata in corso di causa) e l’intero costo della Ctu.

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