Le servitù coattive, relative al passaggio di cavi elettrici o del gas, non si costituiscono con sentenza

Nelle servitù di gasdotto – e, in generale, in tutte le servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete, come la telefonia, la distribuzione di acqua potabile, la distribuzione di elettricità – il fondo dominante non è il fondo dell’utente servito dal gas o dagli alti servizi, bensì l’impianto di distribuzione (fondo a destinazione industriale o commerciale), con le inevitabili conseguenze preclusive in tema di legittimazione ad agire e di costituzione giudiziale. Il principio è stato appena affermato dalla Cassazione con sentenza numero 18011 del 23 giugno 2021.

Il caso
Il proprietario di un terreno ha convenuto in giudizio un condominio e i relativi condòmini per chiedere, previo accertamento dell’interclusione del proprio fondo, la costituzione a favore di quest’ultimo ed a carico del fondo dei convenuti della servitù di passaggio di tubazioni e di allacciamenti necessari al collegamento con i pubblici servizi (inclusi quelli di fornitura di acqua, elettricità, gas, linee telefoniche e di scarico di acque bianche e nere) e con quelli che risultano indicati/prescritti/richiesti dagli Enti fornitori, dalle norme e dai Regolamenti vigenti, e di qualsiasi altro servizio necessario e/o utile (incluso quello di citofonia, campanelli, cassette postali, area ecologica destinata all’asporto rifiuti) per l’utilizzo degli immobili da erigere nel fondo dominante.

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-06-29/le-servitu-coattive-relative-passaggio-cavi-elettrici-o-gas-non-si-costituiscono-sentenza-164330.php?uuid=AEwwNjT

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