Le associazioni degli amministratori possono impugnare i provvedimenti amministrativi

Le associazioni possono impugnare le ordinanze sindacali e sono legittimate a farlo. Lo lascia intendere il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, organo giudicante equivalente in Italia al Consiglio di Stato, rimettendo al giudice di primo grado la questione, dopo aver annullato la sentenza impugnata.

La vicenda
Il caso da cui prende spunto la vicenda eral’impugnazione, da parte di Anaci, delle ordinanze sindacali del Comune di Messina in tema di “raccolta differenziata” (numero 122/2019 del 23 aprile 2019; numero 85 dell’8 aprile 2019) nonché la delibera di Giunta numero 243 del 10 aprile 2019 e il relativo regolamento.

Tra i vari punti di contestazione spiegati nel ricorso vi era quello (per gli amministratori) di comunicare al Comune di Messina (dipartimento Entrate Tributarie) i dati dell’anagrafe condominiale; inoltre, l’obbligo per gli amministratori di apporre, anche ai sensi dell’articolo 1129, comma 5, Codice civile, in area condominiale comodamente visibile anche dall’esterno, una targa recante l’indicazione del nome e cognome dell’amministratore del condominio, l’indirizzo della sede o ufficio dove vengono svolte le attività di amministratore e dei numeri di telefono e fax di riferimento, curando di inserire anche un recapito telefonico di pronta reperibilità dell’amministratore del condominio per i casi urgenza. Oltre a queste regole, un altro aspetto che preoccupava l’Anaci erano le responsabilità di vigilare sulla corretta differenziazione dei rifiuti e del loro conferimento nei mastelli.

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-03-19/le-associazioni-amministratori-possono-impugnare-provvedimenti-amministrativi-185122.php?uuid=ADV1HfRB

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