Sesso in condominio: il regolamento può vietare gli scambi di coppia e gli atti sessuali trasgressivi

Gli «scambi di coppia» sono vietati nel condomino. La Cassazione, con l’ordinanza 29131 del 18 dicembre 2020 mette il naso in una vicenda a “luci rosse”, legata alla gestione di un appartamento dove si svolegvano abitualmente gli scambi di coppie, valorizzando l’istituto del «giudicato esterno».

La vicenda e le pronunce di merito
Si parte da una opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 Codice procedura civile, da parte dei proprietari del locale, i quali lamentano di aver ricevuto la notifica di un atto di precetto contenente la richiesta di pagamento di una ingente somma di danaro legata all’applicazione della penale di cui all’articolo 614 bis Codice procedura civile, per l’inosservanza di un obbligo di “non fare”.Gli opponenti lamentavano che il divieto contenuto nel titolo esecutivo riguardava esclusivamente lo svolgimento, nell’immobile di loro proprietà, dell’attività di «scambio di coppie», mentre la Corte di appello, con la sentenza impugnata, aveva ritenuto sufficiente a integrare la violazione di quel divieto lo svolgimento di qualunque attività sessuale, genericamente “trasgressiva”, così stravolgendone il senso.

Il giudice di merito, infatti, aveva affermato che il divieto di cui al titolo riguardava non solo l’attività di «scambio di coppie» ma anche «altre attività sessuali altrimenti e variamente trasgressive, ad esempio pornografiche o di prostituzione, ugualmente lesive dei concetti tutelati dal Regolamento».Inoltre, era stato ritenuto irrilevante che l’immobile fosse stato concesso in locazione ad un altro soggetto giuridico, giacché lo stesso, seppur con altra denominazione, aveva continuato a svolgere la stessa attività, riaprendo, di fatto, il medesimo Club.

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