La Cassazione, sezione penale, con la sentenza 6327 del 18 febbraio 2021 , ha appena definito un caso di abuso edilizio, correlato all’amplimento di un edificio (anche) con la realizzazione, nel retroprosetto, di due terrazze pertinenziali. Si ricava la declinazione del «principio di unitarietà della costruzione edilizia» per la valutazione dei titoli abilitativi e della stessa fattispecie di reato da poter contestare.
Le norme
A norma dell’articolo 3, comma 1, lettera e, del Dpr 380 del 2001 gli «interventi di nuova costruzione», sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie predefinite dalla stessa norma, e, ad ogni modo, sono comunque da considerarsi tali: «e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale».
La norma va letta in combinato sia con la previsione dell’articolo 10 dello stesso Testo unico dell’edilizia – recante l’elenco degli interventi che richiedono il permesso a costruire – sia con il disposto contenuto nell’articolo 31, a mente del quale: «sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabili […]».

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