Sul danno figurativo da mancato godimento di un immobile la Cassazione ha, più volte, precisato che lo stesso si rileva di per sé, nel caso in cui lo stesso si sviluppi a causa di fatto e colpa di un terzo. Ciò che vale è sia la mancata disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, sia l’impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile.
Si discorre di danno figurativo la cui liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, quale il valore locativo del bene usurpato (tra tante, Cassazione civile, 14222/2012 e 16670/2016).
Il riferimento codicistico
Dal punto di vista normativo, si fa riferimento all’articolo 2056 Codice civile. Quest’ultima norma, in particolare, precisa che: «il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso». La ratio della norma va colta nel tentativo del legislatore di parificare all’illecito extra contrattuale, in tema di valutazione del danno, la medesima disciplina dettata per l’illecito contrattuale, seppure in modo meno vincolante, stante la mancata previsione dell’articolo 1225 Codice civile.

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