Una stradina comune – per consentire l’accesso dalla via pubblica in favore di due villette – e una servitù di scolo delle acque piovane – costituita a seguito della modifica dei luoghi da parte di uno dei comproprietari – sono al centro dell’ultimo caso risolto dalla Cassazione con ordinanza 2317 del 1° febbraio 2021. Il principio dettato è quello per cui: «in regime di comunione, nessuno dei comproprietari può, secondo la legge, fare qualcosa contro la volontà dell’altro».
Published Febbraio 8, 2021 by Avv. Rosario Dolce
Servitù di scolo delle acque piovane: non si può realizzare senza il sì degli altri condòmini

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