L’articolo 65 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″ riconosce un credito d’imposta ai negozi e alle botteghe nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione pattuito.
La misura ha destato diversi dubbi applicativi, quanto meno in ragione della relativa portata interpretativa.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare del 03 aprile interviene specificatamente sul punto, fornendo due chiarimenti.
- Il primo è che le imprese che intendono usufruire del beneficio fiscale in disamina devono, tuttavia, assolvere l‘obbligo di pagamento contrattuale del canone locatizio, in quanto il credito d’imposta scatterà soltanto a seguito della prova di aver sostenuto l’esborso. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.
- Il secondo riguarda la tipologia dell’immobile prefissato nella norma (C1) che, in quanto tale, rimane fisso e vincolante per l’accesso alla misura. In altri termini, altre tipologie di immobili, pure soggetti a contratti di locazione per finalità commerciali, non determinano la possibilità per il conduttore di accedere al beneficio economico.
Infine, seppure incidentalmente, la circolare indica le modalità, per chi ne ha diritto, di poter usufruire del credito d’imposta, quivi specificando che sarà necessario utilizzare il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso il codice tributo “6914”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “

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