La riforma Cartabia è intervenuta anche sulla legge che disciplina il procedimento di mediazione e ha inciso perciò nei procedimenti che coinvolgono il condominio, specie quelli collegati all’impugnazione delle delibere assembleari, di cui all’articolo 1137 Codice civile. Nella versione originaria del decreto legislativo 28 del 2010 (ex articolo 5, comma 6 del Dlgs 28/2010) era espressamente previsto che il termine di decadenza ricominciasse a decorrere, una volta interrotto dalla notifica dell’istanza all’amministratore (in quanto rappresentante legale del condominio), con il verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione.
L’espunzione della disposizione nella nuova stesura del testo normativo ha condotto molti a ritenere che l’interruzione del termine decadenziale dovesse intendersi valida solo per una volta e limitatamente alla presentazione della istanza di mediazione (anzi, alla notifica della stessa al condominio). L’Ufficio del giudice di pace di Palermo – con sentenza del 28 marzo 2024- primo giudice chiamato a valutare la norma è giunto ad interessanti conclusioni.
La vicenda processuale
Nel procedimento giudiziario la difesa del condominio convenuto assumeva che il termine di 30 giorni previsto dall’articolo citato per impugnare una delibera assembleare viziata da annullabilità decorerebbe non più dal deposito del verbale negativo ma dal «momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 (ovvero quella con cui il mediatore rende noto l’avvio della mediazione) perviene a conoscenza delle parti» (articolo 8, comma 2 Dlgs 28/2010 post-Cartabia). Con la conseguenza che, essendo, nel caso esaminato, l’istanza di mediazione pervenuta al condominio nei giorni 12-14 settembre 2023, il procedimento giudiziale avrebbe dovuto essere promosso entro il termine del 14 ottobre 2023. Ebbene, il decidente adito ha respinto la tesi in disamina assumendo che, se fosse applicabile, frusterebbe le ragioni stesse dell’istituto della mediazione, rendendo l’adempimento un mero passaggio di carattere formale.
Iscrivere a ruolo il ricorso ancor prima di esperire il tentativo di conciliazione costringerebbe la parte, intanto, a versare gli importi a titolo di contributo unificato e diritti di cancelleria e, non ultimo, a sostenere le spese per la difesa tecnica. A quel punto, l’interesse a “puntare” sulla conciliazione potrebbe, legittimamente, venire meno, e il procedimento di mediazione si risolverebbe in un puro step da effettuare, certamente in via obbligatoria, ma pur sempre “pro-forma”, risultandone del tutto mortificata la natura deflattiva del contenzioso propria della mediazione obbligatoria.
Conclusioni
E tenendo sempre ben presente che il primo comma dell’articolo 8 Dlgs 28/2010, dispone che il primo incontro tra le parti debba tenersi «non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda» risulta chiaro che l’applicazione della novella introdotta dalla Riforma Cartabia – ove così interpretata (soggiunge il giudice palermitano) – sia foriera di effetti iniqui in danno delle parti istanti.
Ergo, l’unica interpretazione da offrire ai disposti vigenti – sempre secondo il decidente in disamina – è quella di ritenere confermato l’assunto secondo cui il termine di decadenza, siccome interrotto con l’istanza di mediazione, ricominci a decorrere con il verbale negativo depositato presso la segreteria dell’organismo di mediazione.PER SAPERNE DI PIÙRiproduzione riservata ©
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