Il caso da cui prende spunto la vicenda è la presentazione di una querela da parte di un condòmno nei confronti del precedente amministratore, avente ad oggetto la contestazione relativa alla commissione di un reato di cui agli articoli 61 n. 7 e 11 e 646 codice penale.
A seguito della predetta denuncia è stato introdotto un processo penale nei confronti del citato professionista, imputato, in quanto tale, del reato per il quale, “abusando della qualità di amministratore di condominio – e al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio, consistito nelle somme di denaro volta per volta distratte – si appropriava indebitamente del denaro versato dai condòmini dello stabile per un totale di Euro 55.285,71 Euro, provocando agli stessi un danno di rilevante entità”.
Il giudice milanese, tuttavia, al termine del processo ha deciso di assolvere l’imputato per motivi di carattere procedurale: dichiarando di non doversi procedere nei suoi confronti in difetto di querela.
Con la delibera della maggioranza l’amministratore può agire per rivendicare la proprietà di una parte comune E’ stato argomentato in Sentenza che l’azione penale non può proseguire oltre lo stato in cui si è pervenuti nel processo, perché l’unico soggetto legittimato alla relativa proposizione, visto quanto oggetto di contestazione, è l’amministratore del condominio, previa delibera assembleare preliminare volto ad autorizzarne la formulazione. Quanto all’esercizio dell’azione penale ab initio, lo stesso giudicante ha rinvenuto che il relativo esperimento, visto l’epoca di presentazione della querela, il reato e la circostanza aggravante addotta al riguardo (articolo 61, comma 1, codice penale), era avvenuto d’ufficio.
Nondimeno, una simile azione, visto il mutamento normativo, frattanto, intervenuto non può proseguirsi oltre, se non a date condizioni. In effetti, l’articolo 10 del Decreto Legislativo 10 aprile 2018 n. 36 ha abrogato il terzo comma dell’art. 646 c.p. e ciò ha fatto sì che il reato contestato nella presente sede, seppure aggravato dall’aggravante prevista d’affari 61 n. ll c.p., possa essere oggi perseguibile solo in presenza di querela, presentata da un soggetto legittimato alla proposizione.
A fronte di tale sopravvenuta situazione, nel corso del processo si era dato luogo all’applicazione dell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 12 del decreto appena menzionato: il quale prevede che, in pendenza di procedimento, il giudice informi la persona offesa dal reato (nella fattispecie il Condominio, in persona dell’amministratore p.t..) della facoltà di esercitare il diritto di querela, da presentare entro un dato termine temporale-.
Nel caso in specie, tuttavia, l’amministratore pro tempore non ha fatto pervenire, secondo i termini accordati, alcuna querela di sorta per consentire la prosecuzione del citato giudizio.
Conseguentemente, il giudice penale non ha potuto che assolvere l’amministratore imputato del reato in disamina, ritenendo che la querela iniziale presentata dal condòmino fosse in sé insufficiente a soddisfare i requisiti soggettivi richiesti normativamente.
Conclusione.
La sentenza in disamina ci permette di concludere che le azioni di responsabilità nei conforti del precedente amministratore, anche laddove rasentino la sfera del diritto penale, devono essere esercitate da parte dell’assemblea dei condòmini e per esso da parte dell’amministratore pro tempore incaricato al riguardo in modo specifico e concreto.
Detto in altri termini, l’esercizio di una simile azione da parte di un singolo condòmino, previo deposito di apposita querela, è stato ritenuto in sé insufficiente per dare luogo alla instaurazione di un procedimento quale quello in disamina, nonostante la “gravità” delle contestazioni svolte contro il professionista (appropriazione indebita dei fondi comuni).
Per tali ragioni: non è valida la querela proposta dal singolo condomino in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune, in quanto il condominio è strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini e l’espressione della volontà di presentare querela passa attraverso detto strumento di gestione collegiale. Tanto è quanto ha appena stabilito il Tribunale di Milano, Sezione III Penale, con la Sentenza nr 10343 del 24 settembre 2018.
Fonte: https://www.condominioweb.com/appropriazione-indebita.15428
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