STOP ALLA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA IN CONDOMINIO

Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male.
(Eduardo De Filippo)

Con il DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11, rubricato “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34…” entrato in vigore in data “venerdì diciassette” (17 marzo 2023), si è posta fine alla trasformazione della detrazione i credito di imposta.

L’articolo 2 del testo normativo in disamina, in particolare, prevede che a decorrere dalla data d’entrata in vigore del  presente Decreto (16 febbraio 2023), in relazione agli interventi di cui all’articolo 121,  comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è più consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma  1,  lettere a) e b) [SCONTO IN FATTURA + CESSIONE CREDITO A TERZI].

In altri termini, il Governo italiano fa salva la vecchia “detrazione” in favore dei contribuenti, siccome disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (le detrazioni fiscali – giova rammentare – sono per definizione le riduzioni che si applicano sui costi d’imposta Irpef versati da ciascun contribuente tramite dichiarazione dei redditi o 730).

Vanno annotate però alcune eccezioni temporali all’assunto divieto, almeno per gli interventi effettuati dai “condòmini”.

Le disposizioni appena riportate NON SI APPLICANO alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in  data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: […] n  b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione  dei  lavori  e risulti presentata  la  comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter,  del  decreto-legge n. 34 del 2020.

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