La corte di Cassazione, in tema di “recidiva” dello stalker, ha precisato che gli atti successivi a quelli per i quali è stato giudicato non possono essere più collegati a quelli precedenti, ma devono dare vita ad una nuova serie di atti che sia causa di uno degli eventi contemplatati dall’articolo 612 bis Codice penale (sentenza 11925 del 10 aprile 2020).
Published Aprile 15, 2020 by Avv. Rosario Dolce
Be First to Comment