L’ordine di esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 54, decreto legislativo n. 267/2000 può essere legittimamente indirizzato al soggetto nella condizione di eliminare la situazione di pericolo e lascia impregiudicata, perché estranea alla funzione del provvedimento contingibile e urgente, la diversa e successiva questione dell’accollo economico dei costi dell’intervento in capo ai soggetti responsabili.
L’istruttoria preliminare
In quanto tale, l’Amministrazione comunale non è tenuta a un’approfondita istruttoria in ordine alla proprietà del bene, essendo sufficiente che ne fosse accertata la disponibilità in capo al condominio. Il principio è stato appena affermato dal Consiglio di Stato con la Sentenza del 22 gennaio 2020 n. 536.
I presupposti
In materia di ordinanze contingibili e urgenti, con riguardo all’individuazione del destinatario dell’ordine di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto indispensabile è la disponibilità del bene in capo a tale soggetto, che costituisce condizione logica e materiale indispensabile per l’esecuzione dell’ordine impartito (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 ottobre 2018, n. 817; id., sez. II, 5 giugno 2017, n. 375; T.A.R. Liguria, sez. I, 19 aprile 2013, n. 702; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 17 ottobre 2016, n. 10344).
La situazione di fatto
Pertanto, in presenza di una conclamata condizione di pericolo per l’incolumità pubblica, per la legittimità dell’ordine è sufficiente che il Comune provveda ad individuarne i destinatari in base alla situazione di fatto che si presenta nell’immediato, indipendentemente da ogni laboriosa e puntuale ripartizione, di fronte a più soggetti eventualmente obbligati, dei rispettivi oneri di concorso all’eliminazione dell’accertata situazione di pericolo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 12 novembre 2008, n. 5310; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 dicembre 2001, n. 2493; T.A.R. Campania, Napoli, 3 febbraio 2004 n. 166).
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