Il caso. Tizio, condòmino di un edificio laziale, decide di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento. L’amministratore, in sede di rendiconto, calibra le spese condominiale relative all’impianto comune anche in capo a quest’ultimo. Tizio rimane moroso e subisce un decreto ingiuntivo, che poi decide di impugnare.
Il Giudice di Pace, prima, e il Tribunale di Velletri, in seguito, accolgono l’opposizione, legittimando il diritto di Tizio a non pagare gli oneri condominiali afferenti la gestione del citato impianto condominiale.
Il Condominio non ci sta – come si suol dire… – e decide di portare la vicenda avanti alla Corte di Cassazione, che la decide con Ordinanza nr 1502 del 22 gennaio 2018, relatore dott. Scarpa.
La Sentenza. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).
Il Tribunale di Verbania non si è uniformato al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione (nella specie, per aver l’assemblea posto a carico anche del condomino che si era distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato le spese di gestione dello stesso), ma solo questioni riguardanti l’efficacia di quest’ultima.
Per quanto detto, tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672).
A tal uopo, non rileva nemmeno la circostanza che Tizio – come affermato in atti – non abbia ricevuto la notifica del verbale assembleare contenente la delibera di approvazione del citato rendiconto, ovvero che abbia conosciuto il contenuto solo in sede di opposizione al predetto decreto ingiuntivo.
La dedotta mancata comunicazione delle delibere assembleari di approvazione e ripartizione delle spese ai condomini assenti ex art. 1137 c.c. al condomino opponente, in quanto vicenda del tutto estranea al procedimento formativo della volontà collegiale, può aver impedito il decorso del termine di impugnazione stabilito da detta norma, ma non può costituire motivo di invalidità da introdurre per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei relativi oneri, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 11/08/2017, n. 20069; Cass. Sez. 2, 22/05/1974, n. 1507).
Né il condomino Tizio potrebbe lamentare l’annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dell’ingiunzione di pagamento per non essere stato proprio convocato a quelle riunioni, trattandosi di vizio invocabile comunque con l’impugnazione ex art. 1137 c.c., e non di doglianza che possa formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione (Cass. Sez. 2, 07/11/2016, n. 22573; Cass. Sez. 2, 01/08/2006, n. 17486).
In conclusione. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nelle aule di primo grado, spesso ci si imbatte nell’esame di questione che afferiscono il merito del rendiconto approvato assemblearmente, così snaturandosi la natura del contenzioso in esame.
Tale tipo di giudizio deve, invece, essere incentrato sulla verifica della validità ed efficacia del deliberato. Per i giudici di legittimità tale regola non ammette eccezioni!
Fonte https://www.condominioweb.com/opposizione-a-decreto-ingiuntivo.15183#ixzz5X86fUGb5
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