L’assemblea condominiale si colloca al di fuori del conflitto di interessi

Salvo prova contraria, ciascuna delibera emanata dal consesso deve avere come fine ultimo il bene comune

Le decisioni prese dall’assemblea dei condòmini, in quanto organo collegiale necessario del condominio, vengono assunte sulla scorta del principio di maggioranza, in ragione di un doppio coesistente quorum, quello personale e quello reale, o meglio quello di espressione millesimale (vedi articolo 1136 Codice civile). In un quadro determinativo così complesso, sembrerebbe non esservi spazio per limitare o contenere alcune deliberazioni ricorrendo alla nozione del “conflitto di interesse”, laddove riconducibile a taluno degli aventi diritto.

La Corte di Cassazione (da ultimo, con ordinanza 5642/2023), riflettendo sull’ipotesi del caso di conflitto di interessi tra il condominio e alcuni partecipanti ai fini del calcolo delle maggioranze costituenti il quorum costitutivo e deliberativo – ove debbano essere calcolate con riferimento a tutti i condòmini e al valore dell’intero edificio – prova a offrire una soluzione definitiva al quesito e argomenta una conclusione addotta sul tema in modo convincente.

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