L’amministratore può rimuovere l’apertura di un varco nel balcone se limita l’uso del bene comune

La domanda azionata dall’amministratore condominiale, in base al disposto dell’articolo 1102 Codice civile, ed avente quale fine quello di ripristinare i luoghi per come si rinvenivano originariamente ha natura reale, in quanto si fonda sull’accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene comune e non è una azione negatoria di cui all’articolo 949 Codice civile. A stabilire l’importante principio – utile anche per calibrare, come vedremo appresso i poteri di legittimazione dell’amministratore – è la Cassazione con l’ordinanza 7884 del 19 marzo 2021.

Il fatto
Il caso da cui prende spunto la vicenda è l’apertura praticata dal condòmino del piano terra nella ringhiera del balcone di sua proprietà, che le consentiva di scendere direttamente nel cortile comune.

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-03-22/l-amministratore-puo-rimuovere-l-apertura-un-varco-balcone-se-limita-l-uso-bene-comune-160929.php?uuid=ADJkbCSB

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