La domanda azionata dall’amministratore condominiale, in base al disposto dell’articolo 1102 Codice civile, ed avente quale fine quello di ripristinare i luoghi per come si rinvenivano originariamente ha natura reale, in quanto si fonda sull’accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene comune e non è una azione negatoria di cui all’articolo 949 Codice civile. A stabilire l’importante principio – utile anche per calibrare, come vedremo appresso i poteri di legittimazione dell’amministratore – è la Cassazione con l’ordinanza 7884 del 19 marzo 2021.
Il fatto
Il caso da cui prende spunto la vicenda è l’apertura praticata dal condòmino del piano terra nella ringhiera del balcone di sua proprietà, che le consentiva di scendere direttamente nel cortile comune.
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