La telecamera privata non può riprendere le parti comuni

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 10925 del 23 aprile 2024, conferma il principio per cui il singolo condòmino non può installare telecamere private per inquadrare parti comuni. A tal riguardo i giudici di legittimità richiamano il Garante della privacy, assumendo che l’istituzione si è già occupata di indicare una serie di regole da rispettare, affinché le installazioni vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni in tema di responsabilità civile e sicurezza dei dati onde evitare di incorrere in illeciti.

I principi da rispettare

Ora, giova ricordare che l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

L’attività di videosorveglianza va poi effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

È bene anche ricordare- seppure in ordinanza non se ne faccia menzione – che il Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb) ha adottato le «Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video» allo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.

Attenzione all’angolo di ripresa

Ritornando al caso specifico, i giudici di legittimità hanno precisato che il singolo condòmino, per installare il proprio impianto di videosorveglianza, seppure non sarà obbligato a segnalare la presenza con apposito cartello, sarà tenuto a installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato. Ciò vuol dire che: l’angolo di ripresa dovrà, quindi, essere limitato alla porta di casa e non a tutto il pianerottolo o alla strada, oppure al proprio posto auto e non a tutto il garage.

Alle medesime disposizioni vigenti per i sistemi di videosorveglianza – così soggiunge testualmente l’ordinanza in esame – soggiacciono anche i videocitofoni e qualsiasi altra apparecchiatura che rilevi immagini o suoni, anche tramite registrazione.

Conclusioni

Nel caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, in aperta violazione del Codice della privacy, sia il singolo che il condominio nel suo complesso potranno incorrere nell’applicazione delle sanzioni sia civili che penali collegate alla lesione della sfera privata degli interessati (articoli 161 e seguenti Codice privacy), oltre ovviamente all’eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.

Nel caso di specie, la telecamera inquadrava il portone di ingresso all’intero condominio e parte del viale circostante, per cui la relativa installazione, da parte del privato, è stata ritenuta illegittima, sì da confermare il provvedimento che ne ha ordinato la rimozione, su segnalazione da parte di altri condòmini.

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