L’articolo 2051 Codice civile, nell’affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione con la ordinanza 25018 del 09 novembre 2020 , applicata in una causa di natura condominiale.
L’unico fattore di esclusione della responsabilità
Non assume rilievo, a tal fine, la condotta del custode e l’osservanza degli obblighi di vigilanza: tale responsabilità è quindi esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento (Cassazione 15383/2006; Cassazione 2563/2007). Il criterio di imputazione della responsabilità ha – dunque – carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione – da parte del condòmino danneggiato dalle infiltrazioni, ad esempio – del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria (Cassazione 27724/2018; Cassazione 12027/2017; Cassazione 7125/2013).
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