L’articolo 119, comma 9 bis, del Decreto rilancio stabilisce che: “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e al-meno un terzo del valore dell’edificio”.
Published Gennaio 3, 2021 by Avv. Rosario Dolce
La nuova «assemblea del superbonus»

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