La doppia iscrizione ad altri Albi per l’avvocato è ammessa solo in quattro casi: commercialisti, consulenti del lavoro, giornalisti (solo pubblicisti) e revisori legali iscritti al registro . A stabilirlo è la legge professionale forense (247/2012), con una norma a interpretazione rigida, nel senso che si assume che questo elenco di professioni compatibili sia a numero chiuso. In concreto, però, la linea di confine, tra compatibilità o incompatibilità professionale non è sempre di facile individuazione. La norma cardine è l’articolo 18, il quale trasla le varie ipotesi di contrasto professionale con l’iscrizione all’albo degli avvocati a quattro macro aree: esercizio di altra attività di lavoro autonomo; attività commerciale; assunzione di cariche societarie; attività di lavoro subordinato. Dall’applicazione concreta di questi principi sia in giurisprudenza che nella prassi interpretativa del Consiglio forense sono maturati vere e proprie preclusioni all’esercizio della professione forense. Così ad esempio la Cassazione ha negato la possibilità per l’avvocato di iscrizione contemporanea all’albo dei geometri, mentre ha dato il via libera all’attività di insegnamento a condizione che sia limitata proprio alle materie giuridiche (si vedano tutti i casi nella scheda a fianco). La sanzione per l’incompatibilità L’accertamento di una situazione di incompatibilità in cui potrebbe versare l’avvocato comporta, quindi, quale sanzione di tipo amministrativo, la cancellazione dall’Albo. L’avvocato cancellato dall’albo mantiene, tuttavia, il diritto di esservi nuovamente iscritto se dimostra la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali è stato iscritto. Le conseguenze sulla Cassa L’accertamento di una incompatibilità impedisce l’iscrizione alla Cassa forense e comporta la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa,con il venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto (ancorché l’incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’Ordine competente). La Cassa forense deve restituire tutti i contributi versati negli anni di iscrizione all’albo, dichiarati inefficaci. Anche dei contributi a titolo solidaristico. « La funzione solidaristica di quella parte dei contributi versati dal professionista» mantiene la sua ragion d’essere «qualora il professionista continui ad essere iscritto all’albo» mentre cessa «laddove il professionista venga d’ufficio cancellato a causa dell’incompatibilità” (Tribunale di Rieti, sentenza n. 354/2016). L’istanza amministrativa Attenzione però: la restituzione non è automatica. È stato, infatti, precisato che è improponibile in sede giudiziaria la domanda di restituzione dei contributi versati alla Cassa forense, presentata dal legale cancellato per incompatibilità, se non è stata preceduta da un’istanza amministrativa (Cassazione, sentenza 25 novembre 2019 n. 30670). La necessità della domanda amministrativa in caso di richiesta di rimborso dei contributi è prevista dall’ultimo comma dell’articolo 3 della legge 319 del 1975, che prevede: «La facoltà della Cassa forense di provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata» ed aggiunge che «sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci» La mancanza della richiesta amministrativa determina l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cassazione 11438 del 10 maggio 2017).
VIA LIBERA AL TIROCINIO PRESSO UN ENTE PUBBLICO | Il Consiglio nazionale forense ha affermato che non sussiste nessuna incompatibilità alla partecipazione a tirocini, a nulla rilevando che gli stessi siano presupposto di una futura potenziale assunzione, rimanendo questa pur sempre soggetta a procedura di selezione. Nessuna incompatibilità sussiste anche in ragione della durata per la quale non si prevede l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente (parere 75/2013) |
NO ALLA GUIDA DI UN CONSORZIO SENZA FINe DI LUCRO | La presidenza del Cda di un consorzio Dop è incompatibile con l’attività dell’avvocato: la natura commerciale dell’attività del consorzio non può essere esclusa a priori (Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 20 maggio 2019 n. 13517) |
IL DOCENTE PUÒ FARE l’AVVOCATO | Il docente-avvocato può svolgere la libera professione, in deroga al regime delle incompatibilità, ma l’amministrazione scolastica può mettere il veto all’assunzione di difese nelle controversie in cui la stessa è parte (Cassazione, sentenza 17 ottobre 2018 n. 26016). Con la riforma forense, l’avvocato che vuole insegnare e rimanere iscritto all’Albo deve occuparsi solo di materie giuridiche. Quindi l’insegnante elementare, anche se part-time, non può iscriversi all’Albo degli avvocati (Cassazione, sezioni unite, sentenza 28 ottobre 2015, n. 21949) |
AMMESSA L’ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI | Il Consiglio nazionale forense ha escluso che «l’eventuale iscrizione a una delle associazioni professionali di cui alla legge 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’Albo degli avvocati», «rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)» (Cnf, parere 20 ottobre 2019) |
DOPPIA TESSERA SOLO PER QUATTRO PROFESSIONI | Gli unici casi nei quali è consentita la contemporanea iscrizione ad Albi diversi da quello forense riguardano: l’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’Albo dei consulenti del lavoro, l’elenco dei giornalisti pubblicisti e il registro dei revisori contabili. Sussiste pertanto incompatibilità tra l’Albo forense e l’Albo dei geometri, non essendo questa ipotesi ricompresa tra quelle, eccezionali, elencate dal legislatore (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 26996/2016) |
AVVOCATURA AD HOC PER LA PA | Nell’istituire una propria Avvocatura, l’ente pubblico deve dotarla di propria autonomia funzionale, con professionisti posti in sostanziale estraneità all’apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione (Cassazione, sezioni unite, sentenza 1268/2000 e Cassazione civile, sentenza 16629/2009) |
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