Il cancello e la recinzione dell’area comune non comportano modifica di destinazione d’uso

Non configurano infatti una innovazione che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria

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La installazione di un cancello e di una recinzione con paletti per regolamentare il confine della corte condominiale con la via pubblica non costituisce né una innovazione né una modificazione della destinazione d’uso di cui all’articolo 1117 ter Codice civile. Lo dice il Tribunale di Sciacca con sentenza del 19 gennaio 2023 numero 12.

La modifica della destinazione d’uso

La legge di riforma del condominio 220/2012 ha introdotto l’articolo 1117 ter Codice civile, il quale prevede che «Per soddisfare esigenze di interesse condominiale l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni […]». All’esito della novella, il legislatore non solo ha previsto per la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni una maggioranza pari ai 4/5 dei partecipanti, che rappresentino anche i 4/5 del valore dell’edificio (una sorta di maggioranza rafforzata), ma ha altresì previsto una procedura rafforzata per la convocazione dell’assemblea per la relativa informativa.

A fronte delle riserve sull’applicabilità concreta della norma espressa dalla migliore dottrina (Triola) – secondo cui «se si dovesse interpretare alla lettera tale disposizione, poiché “esigenza” è sinonimo di “necessità, e non di semplice “convenienza”, tale disposizione difficilmente troverebbe applicazione»– il richiamo alla predetta disposizione, più di quanto si ritiene, avviene spesso nelle aule di giustizia civile, in sede di impugnazione delle delibere, a norma dell’articolo 1137 Codice civile.

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