di Rosario Dolce e Fabrizio Plagenza
L’amministratore del condominio, come noto, è tenuto alla riscossione degli oneri condominiali (articolo 1130 Codice civile). In ordine alle modalità di recupero delle somme dovute dai condòmini, la norma di maggiore utilizzo è indubbiamente l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile; norma che garantisce all’amministratore di ottenere un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea.
La stessa norma è di fondamentale supporto anche in tutti quei casi in cui avvenga una modifica nella titolarità del diritto reale sull’immobile sito in condominio. Circostanza di cui si è occupata la recente sentenza resa dalla Corte d’appello di Roma, numero 41 del 6 gennaio 2025.
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