Avviso di convocazione: il condominio deve fornire solo prova della data di ricezione

L’avviso di convocazione previsto dall’articolo 66, ultimo comma, disposizioni di attuazione al Codice civile, quale atto unilaterale recettizio, deve essere “comunicato” nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in prima convocazione. Lo ricorda la Cassazione con ordinanza numero 24041 del 30 ottobre 2020.

La comunicazione
La locuzione «comunicato» utilizzata dalla norma evoca la regola di cui all’articolo 1335 Codice civile, differentemente da quanto si legge, invece, nell’articolo 2479 bis Codice civile per l’assemblea della Srl (Cassazione sezioni unite 23218/2013).Tra l’altro, il testo ora vigente dell’articolo 66, comma 3, Codice civile introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, numero 220, fa riferimento non solo all’omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione, specificando peraltro la legittimazione del solo condòmino non ritualmente convocati ad agire per l’annullamento.

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