L’ultima pronuncia degna di nota sull’argomento proviene dal Tribunale di Teramo, il quale, in sede di reclamo, emette Ordinanza (in data 18.04.2019) di rigetto avverso la richiesta esercitata da parte del creditore procedente.
Il fornitore del condominio aveva subito la sospensione del procedimento esecutivo, a fronte di un pignoramento presso terzi promosso nei confronti dell’istituto bancario ove la compagine aveva accesso un conto corrente.
In sede di opposizione, il Condominio aveva argomentato che l’azione svolta da parte del creditore procedente si poneva in spregio alla previsione di cui all’articolo 63, comma II, delle disposizioni di Attuazione al codice civile, ove prevede che il creditore procedente non può agire nei confronti dei condòmini virtuosi se non dopo l’infelice escussione del “patrimonio” di titolarità dei condòmini morosi (c.d. solidarietà sussidiaria).
Vi è più che la compagine condominiale, poco prima del pignoramento del conto corrente, per il tramite dell’amministratore p.t., aveva comunicato al creditore il nominativo del condòmino moroso, rispetto il piano di riparto a cui il debito di che trattasi faceva capo.
Il giudice abruzzese non è, pertanto, rimasto insensibile a tali argomentazioni; anzi, le ha fatto proprie, così rigettando l’ulteriore eccezione del creditore procedente, laddove volta a significare che la posta debitoria trasmessagli, facente capo all’assunto condòmino moroso, era, in realtà, insufficiente a soddisfare l’intero credito per cui questi agiva esecutivamente.
E segnatamente: “Dalle osservazioni in punto di diritto svolte sopra deriva che la creditrice non poteva sottoporre a pignoramento le somme accreditate sul conto corrente condominiale intestato direttamente al condominio senza aver preliminarmente agito nei confronti del condòmino moroso, non rilevando l’entità della morosità (se sia inferiore o maggiore rispetto al credito)“.
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