I requisiti previsti dalla norma ex art. 1129 c.c. non sono stabiliti a pena di nullità della delibera ma piuttosto dell’atto di accettazione della nomina e del suo rinnovo dell’amministratore che può essere anche successiva.
La vicenda.
I condomini Tizio e Caio avevano citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il condominio, in persona dell’amministratore pro tempore, in quanto l’assemblea aveva deliberato la nomina del nuovo amministratore senza specificare il compenso.
Per tali motivi, chiedevano al giudice adito la sospensione della delibera nella parte impugnata e, nel merito, che venisse dichiarata nulla e/o annullabile per violazione dell’art. 1129, 14° comma, c.c., non essendo stato specificato il compenso dello stesso, dell’art. 1129, 2° comma, c.c., in assenza di alcuna comunicazione sui dati anagrafici e professionali e degli orari di ricevimento.
Costituendosi in giudizio, il condominio convenuto, eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, contestava i vizi dedotti da controparte, evidenziando come l’offerta allegata al verbale di assemblea in esame conteneva tutti i requisiti di legge.
Parte convenuta, inoltre, chiedeva, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione e, nel merito, che venisse accertata la validità della delibera impugnata.
Precisazione sulle norme contestate.
Ai sensi dell’art. 1129, comma secondo, c.c. “contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.
Ai sensi del comma quattordicesimo di tale disposizione “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.
Il ragionamento del Tribunale di Palermo. Premesso quanto innanzi esposto, il giudice adito ha evidenziato che:
- In merito alle informazioni di cui al secondo comma (dati dell’amministratore), questi devono essere inserite in una comunicazione dell’amministratore; e per la violazione di tale adempimento non è prevista una comminatoria di nullità. Potrebbe, tuttavia, in caso di omissione di comunicazione discendere al massimo una responsabilità dell’organo amministrativo, qualora rifiuti di ricevere i condomini in un giorno predeterminato.
- In ogni caso, a parere del giudice, tale questione non era pertinente al giudizio in esame. Quanto al contenuto del quattordicesimo comma (la specificazione analitica del compenso), il Tribunale ha precisato che la norma in oggetto prevede un requisito a pena di nullità “della nomina”.Invero, secondo il ragionamento del giudice palermitano, dalla disposizione di cui all’art. 1129,14 co. c.c., si evince che “l’ammontare del compenso non deve necessariamente essere riportato in delibera.
Anzi, per espressa disposizione di legge, esso può essere precisato dall’amministratore anche in un momento successivo; in particolare, all’atto di accettazione della nomina, che può anche essere successiva, appunto, alla delibera stessa”.
Dall’analisi delle citante norme, secondo il Giudice, il profilo della eventuale nullità o invalidità della nomina dell’amministratore, viene dedotto da parte attrice solo strumentalmente al fine di far dichiarare la nullità della delibera medesima.
Non, invece, come domanda autonoma (tant’è che essa non è stata proposta contro l’amministratore personalmente, parte necessaria del rapporto di mandato ad amministrare).
Dunque, in merito alla questione del compenso, secondo il giudice era irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, il contratto si era perfezionato con proposta dell’amministratore e successiva accettazione dell’assemblea.
Invero, il perfezionamento del contratto si era verificato, ai sensi dell’art. 1326 c.c., nel momento in cui l’amministratore preponente ha avuto conoscenza dell’accettazione da parte del Condominio (non dalla data della delibera stessa, come sostenuto da parte attrice).
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, dal momento che l’omissione del compenso, pur potendo incidere, ove accertata, sul perfezionamento dell’incarico dell’amministratore, non incide sul momento genetico della validità della delibera stessa.
Il differente profilo della nullità della nomina, qualora il preventivo comunicato non contenesse gli specifici requisiti di cui all’art. 1129 c.c., potrà essere oggetto di un separato giudizio contro l’amministratore personalmente.
L’eventuale nullità, del resto, prescinderebbe dalla validità della delibera assembleare, riguardando, invece, il perfezionamento della nomina stessa, e dunque i rapporti tra amministratore e condominio (ovvero sulla validità degli atti compiuti dall’amministratore in quanto tale).
Per i motivi esposti, la delibera resta valida ed efficace.
| TABELLA RIEPILOGATIVA | |
| OGGETTO DELLA PRONUNCIA | Impugnativa delibera condominiale e compenso amministratore. |
| RIFERIMENTI NORMATIVI | 1129 c.c. – 1326 c.c. |
| PROBLEMA | I condomini avevano impugnato la delibera condominiale in quanto l’assemblea aveva deliberato la nomina del nuovo amministratore senza specificare il compenso. |
| LA SOLUZIONE | Secondo il Tribunale era irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, il contratto si era perfezionato con proposta dell’amministratore e successiva accettazione dell’assemblea.
Invero, il perfezionamento del contratto si era verificato, ai sensi dell’art. 1326 c.c., nel momento in cui l’amministratore preponente ha avuto conoscenza dell’accettazione da parte del Condominio (non dalla data della delibera stessa, come sostenuto da parte attrice). L’eventuale nullità, del resto, prescinderebbe dalla validità della delibera assembleare, riguardando, invece, il perfezionamento della nomina stessa, e dunque i rapporti tra amministratore e condominio. |
| LA MASSIMA | “La comunicazione del preventivo non è un elemento costitutivo della delibera, ma un semplice adempimento dell’amministratore, che può avvenire anche in un momento differente, anteriore, coevo o successivo all’adozione della delibera stessa.
Ne consegue che il verbale di assemblea (contenente la delibera di conferimento dell’incarico) non deve indicare necessariamente i dati di cui all’art. 1129 c.c. In questo caso la delibera è valida anche se non riporta gli estremi del compenso, in quanto tale specifica potrà avvenire in un momento successivo (accettazione dell’incarico).” (Trib. Palermo Sentenza n. 1865 del 17/04/2018). |
Fonte https://www.condominioweb.com/nomina-amministratore-e-omissione-del-compenso.14823#ixzz5H3WW8fvi
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